Art. 73 · Domanda di nullità

Art. 73

Domanda di nullità

In vigore dal 11 mar 2026
Domanda di nullità 1.   Fatto salvo l’, paragrafi da 2 a 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’Ufficio una domanda di nullità del disegno o modello dell’UE registrato. 2.   La domanda è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo una volta che sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità. 3.   La domanda di nullità è inammissibile se una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa è stata decisa nei confronti delle stesse parti dall’Ufficio o da un tribunale dei disegni e modelli dell’UE di cui all’ e tale decisione è divenuta definitiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:715:oj#art-73