Art. 73
Domanda di nullità
In vigore dal 11 mar 2026
Domanda di nullità
1. Fatto salvo l’, paragrafi da 2 a 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’Ufficio una domanda di nullità del disegno o modello dell’UE registrato.
2. La domanda è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo una volta che sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità.
3. La domanda di nullità è inammissibile se una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa è stata decisa nei confronti delle stesse parti dall’Ufficio o da un tribunale dei disegni e modelli dell’UE di cui all’ e tale decisione è divenuta definitiva.
Storico versioni
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