Art. 72
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di rinuncia
In vigore dal 11 mar 2026
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di rinuncia
La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:
a)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia a norma dell’, paragrafo 1;
b)
il tipo di documentazione necessaria per determinare l’accordo di un terzo a norma dell’, paragrafo 3, e l’accordo di chi ha promosso l’azione a norma dell’, paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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