Art. 67
Modifiche
In vigore dal 11 mar 2026
Modifiche
1. Nessuna modifica della rappresentazione del disegno o modello dell’UE registrato è ammessa nel registro durante il periodo di registrazione né all’atto del suo rinnovo, salvo in relazione a dettagli irrilevanti.
2. La richiesta di modifica presentata dal titolare comprende la rappresentazione del disegno o modello dell’UE registrato nella sua versione modificata.
3. La richiesta di modifica non si considera depositata fino all’avvenuto pagamento della tassa prevista. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l’Ufficio ne dà comunicazione al titolare. Può essere presentata un’unica richiesta di modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni, purché il titolare sia lo stesso per tutti i disegni e modelli. La tassa di modifica è dovuta per ogni registrazione da modificare. Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per la modifica della registrazione stabilite dal presente articolo e dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’, l’Ufficio informa il titolare dell’irregolarità riscontrata. Se l’irregolarità non è sanata entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo respinge la richiesta di modifica.
4. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una rappresentazione del disegno o modello dell’UE registrato, come modificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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