Art. 63 · Pubblicazione successiva al periodo di differimento

Art. 63

Pubblicazione successiva al periodo di differimento

In vigore dal 11 mar 2026
Pubblicazione successiva al periodo di differimento Alla scadenza del periodo di differimento di cui all’ o, in caso di richiesta di pubblicazione anticipata, appena ciò sia tecnicamente possibile, l’Ufficio: a) pubblica il disegno o modello dell’UE registrato nel bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea, unitamente ai dettagli richiesti ai sensi delle norme adottate a norma dell’, indicando che la domanda conteneva una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’; b) permette la consultazione pubblica di ogni fascicolo relativo al disegno o modello; c) permette la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni nel registro, comprese quelle escluse dalla consultazione a norma dell’, paragrafo 5.
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