Art. 56 · Impedimenti alla registrazione

Art. 56

Impedimenti alla registrazione

In vigore dal 11 mar 2026
Impedimenti alla registrazione 1.   L’Ufficio, qualora nello svolgimento dell’esame di cui all’ del presente regolamento riscontri che il disegno o modello per il quale si richiede la protezione non corrisponde alla definizione di cui all’, punto 1), del presente regolamento, è contrario all’ordine pubblico o al buon costume o, non avendo le autorità competenti autorizzato la registrazione, costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati dall’articolo 6 ter di tale convenzione e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro, notifica al richiedente che il disegno o modello non può essere registrato e ne indica i motivi. 2.   Nella notifica di cui al paragrafo 1, l’Ufficio fissa un termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni, ritirare la domanda o le prospettive contestate o presentare una rappresentazione modificata del disegno o modello che differisca dalla rappresentazione originariamente depositata solo per dettagli irrilevanti. 3.   Se il richiedente non elimina gli impedimenti alla registrazione, l’Ufficio respinge la domanda. Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni e modelli contenuti in una domanda multipla, l’Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni e modelli di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:715:oj#art-56