Art. 53
Priorità di esposizione
In vigore dal 11 mar 2026
Priorità di esposizione
1. Il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE che abbia esposto i prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali esso è applicato in un’esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, può, se deposita la domanda entro un termine di sei mesi dalla prima presentazione di tali prodotti, far valere un diritto di priorità a decorrere da tale data.
2. Il richiedente che intenda rivendicare la priorità a norma del paragrafo 1 presenta una dichiarazione di priorità insieme alla domanda oppure entro due mesi dalla data di deposito. Entro tre mesi dalla dichiarazione di priorità, il richiedente fornisce la prova che i prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali è applicato sono stati esposti ai sensi del paragrafo 1.
3. Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all’.
Storico versioni
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