Art. 50 · Rivendicazione di priorità

Art. 50

Rivendicazione di priorità

In vigore dal 11 mar 2026
Rivendicazione di priorità 1.   Il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE che intenda far valere la priorità di una domanda anteriore presenta una dichiarazione di priorità insieme alla domanda oppure entro due mesi dalla data di deposito. Tale dichiarazione di priorità indica la data e il paese della domanda anteriore. Il numero di fascicolo della domanda anteriore e la documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità sono presentati entro tre mesi dalla data di deposito della dichiarazione di priorità. 2.   Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutta la documentazione prevista dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’, purché sia rispettato il principio della parità di trattamento tra i richiedenti e l’Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.
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