Art. 49
Diritto di priorità
In vigore dal 11 mar 2026
Diritto di priorità
1. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello di utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello dell’UE per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità.
2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualunque deposito che offra elementi sufficienti, a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato o in forza di accordi bilaterali o multilaterali, per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall’esito della domanda.
3. Ai fini della determinazione della priorità si considera prima domanda una domanda successiva di registrazione di un disegno o modello che è stato oggetto di una prima domanda anteriore depositata nel medesimo o per il medesimo Stato, a condizione che, alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta a consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti e non sia servita per rivendicare il diritto di priorità. In tal caso la domanda anteriore non costituisce più il presupposto per rivendicare il diritto di priorità.
4. Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non è parte contraente della convenzione di Parigi o dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi da 1 a 3 si applicano soltanto qualora tale Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base a un primo deposito effettuato presso l’Ufficio e soggetto a condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti. Il direttore esecutivo, se necessario, chiede alla Commissione di verificare eventualmente se tale Stato accordi detto trattamento di reciprocità. Se constata che è concessa la reciprocità, la Commissione pubblica una comunicazione in tal senso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Il diritto di priorità di cui al paragrafo 4 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione in cui si constata che è concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non è più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.
6. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Storico versioni
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