Art. 45
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di domande multiple
In vigore dal 11 mar 2026
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di domande multiple
La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una domanda multipla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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