Art. 38 · Opponibilità ai terzi

Art. 38

Opponibilità ai terzi

In vigore dal 11 mar 2026
Opponibilità ai terzi 1.   Gli atti giuridici di cui agli , riguardanti un disegno o modello dell’UE, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro iscrizione nel registro. Prima della loro iscrizione gli atti suddetti sono tuttavia opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sul disegno o modello dell’UE registrato dopo la data dell’atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell’acquisto dei diritti. 2.   Il paragrafo 1 non si applica nei confronti di chi abbia acquisito il disegno o modello dell’UE registrato o un diritto sul disegno o modello dell’UE registrato mediante trasferimento dell’impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale. 3.   L’opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui all’ è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità dell’. 4.   L’opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata ai sensi della legislazione nazionale o delle convenzioni applicabili in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:715:oj#art-38