Art. 35 · Procedura di insolvenza

Art. 35

Procedura di insolvenza

In vigore dal 11 mar 2026
Procedura di insolvenza 1.   La sola procedura di insolvenza nella quale i disegni e modelli dell’UE possono essere inclusi è quella avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. 2.   Per le imprese di assicurazione quali definite all’, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e gli enti creditizi quali definiti all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), il centro degli interessi principali di cui al paragrafo 1 del presente articolo è lo Stato membro in cui l’impresa o l’ente sono stati autorizzati. 3.   In caso di contitolarità di un disegno o modello dell’UE, il paragrafo 1 si applica alla quota del contitolare. 4.   Quando un disegno o modello dell’UE è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell’autorità nazionale competente tale fatto è iscritto nel registro e pubblicato.
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