Art. 32
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di trasferimento
In vigore dal 11 mar 2026
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di trasferimento
La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:
a)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di registrazione di un trasferimento di cui all’, paragrafo 3;
b)
il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento come previsto all’, paragrafo 3, tenendo conto dell’accordo espresso dal titolare registrato e dall’avente causa.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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