Art. 28
Effetti della nullità
In vigore dal 11 mar 2026
Effetti della nullità
1. Un disegno o modello dell’UE dichiarato nullo è considerato fin dall’inizio privo degli effetti contemplati dal presente regolamento.
2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o mala fede del titolare del disegno o modello dell’UE o all’arricchimento senza causa, l’effetto retroattivo della nullità del disegno o modello dell’UE non pregiudica:
a)
le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità;
b)
i contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; per ragioni di equità può tuttavia venir chiesto, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso d’importi versati in virtù del contratto.
Storico versioni
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