Art. 25 · Utilizzazione da parte del governo

Art. 25

Utilizzazione da parte del governo

In vigore dal 11 mar 2026
Utilizzazione da parte del governo La legislazione degli Stati membri che autorizza l’utilizzazione di disegni e modelli nazionali da parte del governo o per suo conto è applicabile ai disegni o modelli dell’UE, ma soltanto nella misura in cui tale utilizzazione è necessaria per esigenze fondamentali di difesa o di sicurezza.
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