Art. 21 · Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE

Art. 21

Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE

In vigore dal 11 mar 2026
Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE 1.   I diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE non possono essere esercitati riguardo: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione a fini didattici o di citazione; d) agli atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello; e) agli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia; f) all’arredo e alle installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un paese terzo che entrino temporaneamente nel territorio dell’Unione; g) all’importazione nell’Unione di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione delle navi e degli aeromobili di cui alla lettera f); h) all’esecuzione delle riparazioni sulle navi e sugli aeromobili di cui alla lettera f). 2.   Il paragrafo 1, lettere c), d) ed e), si applica solo se gli atti sono compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello e, nel caso di cui alla lettera c), se comportano l’indicazione della fonte del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato.
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