Art. 20 · Diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE

Art. 20

Diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE

In vigore dal 11 mar 2026
Diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE 1.   Il disegno o modello dell’UE registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il consenso del titolare. 2.   Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1: a) la fabbricazione, l’offerta, l’immissione sul mercato o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato; b) l’importazione o l’esportazione di un prodotto di cui alla lettera a); c) la detenzione di un prodotto di cui alla lettera a) per i fini di cui alle lettere a) e b); d) la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto di cui alla lettera a). 3.   Il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato ha il diritto di vietare a terzi di introdurre nell’Unione, nel corso di scambi commerciali, prodotti provenienti da paesi terzi che non sono immessi in libera pratica nell’Unione, se il disegno o modello è incorporato in tali prodotti o ad essi applicato in modo identico o se il disegno o modello non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tali prodotti e non è stata rilasciata l’autorizzazione del titolare del diritto. Il diritto di cui al primo comma si estingue qualora, durante il procedimento per determinare l’eventuale contraffazione del disegno o modello dell’UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del disegno o modello dell’UE registrato non ha il diritto di vietare l’immissione sul mercato dei prodotti nel paese di destinazione finale. 4.   Il titolare di un disegno o modello dell’UE non registrato ha il diritto di vietare gli atti di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura del disegno o modello protetto. L’utilizzazione contestata di cui al primo comma non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello dell’UE non registrato se risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare. 5.   Il paragrafo 4 del presente articolo si applica anche al disegno o modello dell’UE registrato soggetto a differimento della pubblicazione sino a quando le pertinenti iscrizioni nel registro ed il fascicolo non sono stati divulgati al pubblico a norma dell’, paragrafo 4.
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