Art. 162 · Valutazione

Art. 162

Valutazione

In vigore dal 11 mar 2026
Valutazione 1.   Entro il 1o gennaio 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l’attuazione del presente regolamento. 2.   La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni tratte sulla base di tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
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