Art. 161
Disposizioni connesse con l’allargamento dell’Unione
In vigore dal 11 mar 2026
Disposizioni connesse con l’allargamento dell’Unione
1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia [«i(l) nuovi(o) Stati(o) membri(o)»], i disegni o modelli dell’UE protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta l’Unione.
2. La domanda di disegno o modello dell’UE registrato non può essere respinta sulla base degli impedimenti alla registrazione di cui all’, paragrafo 1, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell’adesione di un nuovo Stato membro.
3. I disegni o modelli dell’UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere dichiarati nulli ai sensi dell’, paragrafo 1, se le cause di nullità insorgono solo come conseguenza dell’adesione di un nuovo Stato membro.
4. Il richiedente o il titolare del diritto anteriore in un nuovo Stato membro può opporsi all’utilizzazione di un disegno o modello dell’UE rientrante nell’ambito dell’, paragrafo 1, lettere d), e) o f), nel territorio in cui il diritto anteriore è protetto. Ai fini della presente disposizione per «diritto anteriore» si intende un diritto acquisito o depositato in buona fede prima dell’adozione.
5. I paragrafi 1, 3 e 4 si applicano altresì ai disegni o modelli dell’UE non registrati.
Storico versioni
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