Art. 157 · Annullamento degli effetti di una registrazione internazionale

Art. 157

Annullamento degli effetti di una registrazione internazionale

In vigore dal 11 mar 2026
Annullamento degli effetti di una registrazione internazionale 1.   Gli effetti di una registrazione internazionale nell’Unione possono essere dichiarati totalmente o parzialmente nulli secondo la procedura di cui ai titoli VI e VII o da un tribunale dei disegni e modelli dell’UE sulla base di una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione. 2.   Se l’Ufficio è al corrente dell’invalidazione, la notifica all’Ufficio internazionale.
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