Art. 156 · Esame dei motivi di rifiuto

Art. 156

Esame dei motivi di rifiuto

In vigore dal 11 mar 2026
Esame dei motivi di rifiuto 1.   L’Ufficio, qualora nel corso dell’esame di una registrazione internazionale riscontri che il disegno o modello per il quale si richiede la protezione non corrisponde alla definizione di cui all’, punto 1, del presente regolamento, è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, o costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati dall’articolo 6 ter di tale convenzione e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro, trasmette all’Ufficio internazionale una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, specificando i motivi di rifiuto a norma dell’, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra. 2.   Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all’Ufficio conformemente all’, paragrafo 2, la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene un riferimento all’obbligo del titolare di nominare un rappresentante ai sensi dell’, paragrafo 1. 3.   L’Ufficio indica il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può rinunciare alla registrazione internazionale nei confronti dell’Unione, limitare la registrazione internazionale nei confronti dell’Unione a uno o più disegni e modelli industriali o presentare osservazioni, nonché il termine entro il quale il titolare, ove opportuno, deve nominare un rappresentante. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l’Ufficio emette la notifica di rifiuto. 4.   Se il titolare non provvede a nominare un rappresentante entro il termine di cui al paragrafo 3, l’Ufficio rifiuta gli effetti della registrazione internazionale. 5.   Se il titolare presenta, entro il termine stabilito, osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio, quest’ultimo ritira il rifiuto e ne dà notifica all’Ufficio internazionale a norma dell’, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra. Se, ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra, il titolare non presenta, entro il termine stabilito, osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio, quest’ultimo conferma la decisione che rifiuta la protezione della registrazione internazionale. Tale decisione è soggetta a ricorso a norma degli articoli da 66 a 72 del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’, paragrafo 2, del presente regolamento. 6.   Il titolare, se rinuncia alla registrazione internazionale o limita la registrazione internazionale a uno o più disegni e modelli industriali nei confronti dell’Unione, ne informa l’Ufficio internazionale tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall’, paragrafo 1, punti iv) e v), dell’atto di Ginevra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:715:oj#art-156