Art. 155
Effetti di una registrazione internazionale che designa l’Unione
In vigore dal 11 mar 2026
Effetti di una registrazione internazionale che designa l’Unione
1. Una registrazione internazionale che designa l’Unione produce, dalla data della registrazione di cui all’, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra, gli stessi effetti di una domanda relativa ad un disegno o modello dell’UE registrato.
2. Se non è stato notificato un rifiuto, o se un eventuale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un disegno o modello che designa l’Unione produce, a partire dalla data di cui al paragrafo 1, gli stessi effetti di una registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato.
3. L’Ufficio fornisce informazioni sulle registrazioni internazionali di cui al paragrafo 2 sotto forma di un collegamento elettronico alla banca dati consultabile delle registrazioni internazionali di disegni e modelli gestita dall’Ufficio internazionale.
Storico versioni
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