Art. 153 · Procedura di deposito della domanda internazionale

Art. 153

Procedura di deposito della domanda internazionale

In vigore dal 11 mar 2026
Procedura di deposito della domanda internazionale Le domande internazionali ai sensi dell’, paragrafo 1, dell’atto di Ginevra sono depositate direttamente presso l’Ufficio internazionale.
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