Art. 152 · Applicazione delle disposizioni

Art. 152

Applicazione delle disposizioni

In vigore dal 11 mar 2026
Applicazione delle disposizioni 1.   Salvo diversamente previsto nel presente titolo, il presente regolamento e ogni regolamento di attuazione adottato in virtù dell’ si applica, mutatis mutandis, alle registrazioni dei disegni e modelli industriali nel registro internazionale tenuto dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (rispettivamente, «registrazione internazionale» e «Ufficio internazionale») che designano l’Unione in virtù dell’atto di Ginevra. 2.   Qualsiasi iscrizione effettuata nel registro internazionale riguardante una registrazione internazionale che designa l’Unione produce gli stessi effetti di un’iscrizione effettuata nel registro e qualsiasi pubblicazione nel bollettino dell’Ufficio internazionale relativa a una registrazione internazionale che designa l’Unione sortisce gli stessi effetti di una pubblicazione nel bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea.
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