Art. 15 · Rivendicazione del diritto su un disegno o modello dell’UE

Art. 15

Rivendicazione del diritto su un disegno o modello dell’UE

In vigore dal 11 mar 2026
Rivendicazione del diritto su un disegno o modello dell’UE 1.   Quando il disegno o modello dell’UE non registrato è divulgato o rivendicato da una persona che non ne ha diritto a norma dell’ o quando il disegno o modello dell’UE registrato è stato depositato o registrato a nome di tale persona, l’avente diritto in forza di tale articolo può, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, chiedere all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro interessato il riconoscimento come legittimo titolare del disegno o modello dell’UE. 2.   La persona che ha diritto al disegno o modello dell’UE congiuntamente ad altre persone può chiedere, a norma di quanto disposto dal paragrafo 1, il riconoscimento come contitolare. 3.   Le azioni di cui al paragrafo 1 o 2 si prescrivono dopo tre anni dalla data di pubblicazione per il disegno o modello dell’UE registrato o dalla data di divulgazione per il disegno o modello dell’UE non registrato. La presente disposizione non si applica se la persona che non ha diritto al disegno o modello dell’UE era in mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione è stato depositato, divulgato o acquisito. 4.   La persona che ha diritto a un disegno o modello dell’UE a norma dell’ può presentare all’Ufficio, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, una richiesta di cambiamento di titolarità corredata di una decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE. 5.   Nel caso di un disegno o modello dell’UE registrato, nel registro dei disegni e modelli dell’UE di cui all’ («registro») è iscritto quanto segue: a) la menzione della proposizione di una domanda ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro interessato; b) la data e gli estremi della decisione finale dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento; c) ogni cambiamento di titolarità del disegno o modello dell’UE registrato risultante dalla decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE.
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