Art. 149 · Pagamento di tasse e tariffe

Art. 149

Pagamento di tasse e tariffe

In vigore dal 11 mar 2026
Pagamento di tasse e tariffe 1.   Le tasse e tariffe dovute all’Ufficio sono pagate secondo le modalità di pagamento stabilite dal direttore esecutivo con l’assenso del comitato del bilancio. Le modalità di pagamento stabilite a norma del primo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Tutti i pagamenti sono effettuati in euro. 2.   I pagamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi da quelli di cui al paragrafo 1 si considerano non effettuati e l’importo versato è rimborsato. 3.   I pagamenti contengono le informazioni necessarie per consentire all’Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento. 4.   Quando la causale del pagamento di cui al paragrafo 2 non è immediatamente identificabile, l’Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un determinato termine. Se la persona non ottempera all’invito entro tale termine, il pagamento si considera non avvenuto e l’importo già versato deve essere rimborsato.
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