Art. 139
Pubblicazione e registrazione
In vigore dal 11 mar 2026
Pubblicazione e registrazione
1. Tutte le informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da atti adottati a norma del medesimo sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
2. Tutte le iscrizioni nel registro sono effettuate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell’Ufficio nella quale è stata depositata la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE. Se il deposito è avvenuto in una lingua ufficiale dell’Unione diversa da una delle lingue dell’Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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