Art. 135 · Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale

Art. 135

Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale

In vigore dal 11 mar 2026
Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale 1.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto dell’Unione o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d’impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale. 2.   I disegni e modelli protetti in quanto disegni e modelli dell’UE sono ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d’autore fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d’autore.
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