Art. 130 · Norme specifiche in tema di connessione

Art. 130

Norme specifiche in tema di connessione

In vigore dal 11 mar 2026
Norme specifiche in tema di connessione 1.   Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento un tribunale dei disegni e modelli dell’UE adito per un’azione di cui all’, diversa da una domanda di accertamento dell’insussistenza di contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa, dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità del disegno o modello dell’UE sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un altro tribunale dei disegni e modelli dell’UE ovvero, nel caso in cui si tratti di un disegno o modello dell’UE registrato, quando sia già stata presentata una domanda di nullità dinanzi all’Ufficio. 2.   Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento l’Ufficio, quando sia adito con una domanda di nullità del disegno o modello dell’UE registrato, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti o sentite le altre, qualora la nullità del disegno o modello dell’UE sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei disegni e modelli dell’UE. Su istanza di una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei disegni e modelli dell’UE quest’ultimo può tuttavia, sentite le altre parti, sospendere il procedimento. In tal caso l’Ufficio prosegue il procedimento pendente dinanzi a sé. 3.   In caso di sospensione del procedimento il tribunale dei disegni e modelli dell’UE può ordinare misure provvisorie e cautelari, per la durata della sospensione.
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