Art. 13 · Decorrenza e durata della protezione di disegni e modelli dell’UE registrati

Art. 13

Decorrenza e durata della protezione di disegni e modelli dell’UE registrati

In vigore dal 11 mar 2026
Decorrenza e durata della protezione di disegni e modelli dell’UE registrati 1.   La protezione come disegno o modello dell’UE registrato ha inizio all’atto della registrazione presso l’Ufficio. 2.   La durata di registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato è di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può rinnovare la registrazione, conformemente all’, per uno o più periodi di cinque anni fino ad una durata massima della protezione pari a venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.
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