Art. 118 · Applicazione della normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Art. 118

Applicazione della normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

In vigore dal 11 mar 2026
Applicazione della normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti i disegni e modelli dell’UE e le domande di registrazione di un disegno o modello dell’UE, nonché ai procedimenti concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di disegni e modelli dell’UE e di disegni e modelli nazionali, si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. 2.   Per quanto riguarda i procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’ del presente regolamento: a) non si applicano gli , l’, punti 1), 2), 3) e 5), né l’ del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (15); b) si applicano gli del regolamento (UE) n. 1215/2012 entro i limiti previsti dall’, paragrafo 4, del presente regolamento; c) le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012 che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione. 3.   I riferimenti al regolamento (UE) n. 1215/2012 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (16), concluso il 19 ottobre 2005.
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