Art. 116
Rappresentanza professionale
In vigore dal 11 mar 2026
Rappresentanza professionale
1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all’Ufficio ai sensi del presente regolamento può essere assunta soltanto da uno dei soggetti seguenti:
a)
avvocati abilitati in uno Stato membro parte dell’accordo SEE ed aventi domicilio professionale nel SEE, purché siano abilitati ad agire in tale Stato quali rappresentanti in tema di proprietà industriale;
b)
mandatari abilitati iscritti nell’apposito elenco di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
c)
mandatari abilitati iscritti nell’elenco speciale di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli di cui al paragrafo 4.
2. I mandatari abilitati di cui al paragrafo 1, lettera c), hanno unicamente il diritto di rappresentare terzi nell’ambito di procedimenti dinanzi all’Ufficio pertinenti a disegni e modelli.
3. I rappresentanti operanti dinanzi all’Ufficio, su richiesta di quest’ultimo o, se del caso, di un’altra parte del procedimento, forniscono all’Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.
4. L’Ufficio istituisce e mantiene aggiornato un elenco speciale di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli. Può essere iscritta in tale elenco ogni persona fisica in possesso di tutti i requisiti seguenti:
a)
cittadinanza di uno degli Stati membri parte dell’accordo SEE;
b)
domicilio professionale o impiego nel SEE;
c)
abilitazione a rappresentare, in tema di disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro parte dell’accordo SEE.
Quando l’abilitazione di cui al primo comma, lettera c), non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, la persona che chiede di essere iscritta nell’elenco e che agisce in tema di disegni e modelli dinanzi all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a un ufficio centrale della proprietà industriale deve aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni.
Non sono invece tenute ad avere esercitato la professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in tema di disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a un ufficio centrale della proprietà industriale è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.
5. L’iscrizione nell’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli è effettuata su richiesta accompagnata da un attestato dell’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o dell’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti il possesso dei requisiti stabiliti al paragrafo 4. Le iscrizioni nell’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
6. l direttore esecutivo può concedere una deroga:
a)
al requisito di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c);
b)
al requisito di cui al paragrafo 4, secondo comma, se la persona che chiede di essere iscritta nell’elenco fornisce la prova di aver acquisito in altro modo le qualifiche richieste.
7. Una persona può essere cancellata dall’elenco dei mandatari abilitati in tema di disegni e modelli su richiesta di tale persona o se non ha più la capacità di agire in qualità di mandatario abilitato. Le modifiche dell’elenco dei mandatari abilitati in tema di disegni e modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
8. I nominativi dei rappresentanti operanti dinanzi all’Ufficio sono inseriti nella banca dati di cui all’ e ad essi è assegnato un numero di identificazione. L’Ufficio può chiedere al rappresentante di dimostrare la natura reale ed effettiva del suo stabilimento o impiego presso uno degli indirizzi identificati. Il direttore esecutivo può stabilire i requisiti formali per ottenere un numero di identificazione, in particolare per le associazioni di rappresentanti, e per l’inserimento dei rappresentanti nella banca dati.
Storico versioni
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