Art. 109
Consultazione pubblica
In vigore dal 11 mar 2026
Consultazione pubblica
1. I fascicoli relativi a domande di disegni o modelli dell’UE registrati non ancora pubblicate ed i fascicoli relativi a disegni o modelli dell’UE registrati per i quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell’ o che, essendo soggetti a differimento della pubblicazione, sono stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, possono essere aperti alla consultazione pubblica solo con il consenso del richiedente o del titolare del disegno o modello dell’UE registrato.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, chiunque provi di avervi un interesse legittimo può consultare il fascicolo senza il consenso del richiedente o del titolare del disegno o modello dell’UE registrato prima della pubblicazione della domanda o dopo la rinuncia.
Questa disposizione si applica segnatamente se l’interessato prova che il richiedente o il titolare del disegno o modello dell’UE registrato hanno compiuto atti intesi a far valere contro di lui i diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE registrato.
3. Dopo la pubblicazione del disegno o modello dell’UE registrato il fascicolo è aperto alla consultazione pubblica su richiesta.
4. Se i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3, sono escluse dalla consultazione le parti del fascicolo seguenti:
a)
i documenti concernenti una astensione o ricusazione a norma dell’articolo 169 del regolamento (UE) 2017/1001;
b)
i progetti di decisioni e di pareri, così come tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri;
c)
le parti del fascicolo per la cui riservatezza l’interessato abbia manifestato uno speciale interesse prima della presentazione della richiesta di consultazione, a meno che la consultazione di tali parti del fascicolo non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.
5. Se la registrazione è soggetta a differimento della pubblicazione a norma dell’, paragrafo 1, l’accesso al registro da parte di persone diverse dal titolare del disegno o modello dell’UE registrato è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione. In tali casi gli estratti del registro, autenticati o non autenticati, contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta di estratti non sia stata presentata dal titolare o dal suo rappresentante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:715:oj#art-109