Art. 103
Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l’ammontare delle spese
In vigore dal 11 mar 2026
Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l’ammontare delle spese
1. Ogni decisione definitiva dell’Ufficio che stabilisce l’ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.
2. L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro nel cui territorio essa ha luogo. Ogni Stato membro designa un’autorità responsabile della verifica dell’autenticità della decisione di cui al paragrafo 1 e ne comunica le coordinate all’Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa verifica dell’autenticità della decisione come unica formalità.
3. Espletate queste formalità a richiesta della parte interessata, questa può ottenere l’esecuzione forzata adendo direttamente l’autorità competente a norma della legge nazionale.
4. L’esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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