Art. 100 · Cessazione degli obblighi pecuniari

Art. 100

Cessazione degli obblighi pecuniari

In vigore dal 11 mar 2026
Cessazione degli obblighi pecuniari 1.   Il diritto dell’Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile. 2.   I diritti esercitabili nei confronti dell’Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza rispetto all’ammontare di una tassa si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale il diritto è sorto. 3.   Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto dal paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto nel paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione. Esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa un’azione in giudizio per far valere il diritto. In tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.
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