Art. 1 · Disegni o modelli dell’UE

Art. 1

Disegni o modelli dell’UE

In vigore dal 11 mar 2026
Disegni o modelli dell’UE 1.   Sono di seguito denominati «disegni o modelli dell’Unione europea» («disegni o modelli dell’UE») i disegni o modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento. 2.   Un disegno o modello dell’UE è protetto: a) come «disegno o modello dell’UE non registrato» se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento; b) come «disegno o modello dell’UE registrato» se è registrato secondo le modalità contemplate dal presente regolamento. 3.   Il disegno o modello dell’UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità dell’Unione. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l’utilizzazione, se non per la totalità dell’Unione. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento.
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