Art. 9 · Richieste di esecuzione di decisioni che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori

Art. 9

Richieste di esecuzione di decisioni che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori

In vigore dal 11 mar 2026
Richieste di esecuzione di decisioni che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori 1.   Su richiesta di un’autorità di contrasto richiedente, l’autorità di contrasto interpellata, conformemente al proprio diritto nazionale, esegue o avvia senza ritardo procedimenti di esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori adottate a norma dell’, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633 dallo Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente. 2.   Il paragrafo 1 si applica solo se l’autorità di contrasto richiedente abbia accertato che l’acquirente nei cui confronti sono applicabili la sanzione pecuniaria o altre sanzioni di pari efficacia e i provvedimenti provvisori non dispone di beni sufficienti nel territorio dello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente. 3.   L’autorità di contrasto richiedente può chiedere soltanto l’esecuzione di una decisione definitiva. 4.   Le questioni relative ai termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, di altre sanzioni di pari efficacia e dei provvedimenti provvisori sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata.
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