Art. 7 · Richieste di informazioni

Art. 7

Richieste di informazioni

In vigore dal 11 mar 2026
Richieste di informazioni 1.   Su richiesta di un’autorità di contrasto richiedente, l’autorità di contrasto interpellata fornisce senza ritardo, entro 90 giorni dalla data della richiesta, all’autorità di contrasto richiedente le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente si sia verificata o si stia verificando una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera. L’autorità di contrasto richiedente e l’autorità di contrasto interpellata possono concordare di estendere tale periodo di 90 giorni per un ulteriore periodo di 30 giorni. 2.   Qualora l’autorità di contrasto interpellata non sia in possesso di tutte le informazioni richieste a norma del paragrafo 1, nella sua risposta alla richiesta può riportare solo informazioni parziali o precisare di non disporre delle informazioni richieste. In entrambi i casi, l’autorità di contrasto interpellata motiva la sua risposta. L’autorità di contrasto interpellata può decidere di raccogliere le informazioni mancanti, nel qual caso informa l’autorità di contrasto richiedente della sua decisione e condivide con essa le informazioni raccolte. 3.   Le informazioni da fornire a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 1 sono raccolte dall’autorità di contrasto interpellata e utilizzate dall’autorità di contrasto richiedente solo conformemente al proprio rispettivo diritto nazionale.
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