Art. 27
Persona di contatto responsabile per l’Unione
In vigore dal 11 mar 2026
Persona di contatto responsabile per l’Unione
1. Qualora un’autorità di contrasto adotti misure di indagine nei confronti di un acquirente stabilito al di fuori dell’Unione in relazione a una pratica commerciale sleale di cui all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 e se ritiene che tale acquirente non collabori, essa può chiedere all’acquirente di designare come persona di contatto responsabile per l’Unione una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell’Unione.
2. La persona di contatto responsabile per l’Unione di cui al paragrafo 1:
a)
funge da punto di contatto principale per l’autorità di contrasto interessata;
b)
agevola le indagini, anche fornendo all’autorità di contrasto interessata i documenti, le registrazioni delle operazioni, i dati e le dichiarazioni dei testimoni che sono stati richiesti.
3. Qualora l’acquirente stabilito al di fuori dell’Unione non soddisfi la richiesta di cui al paragrafo 1, l’autorità di contrasto che ha presentato la richiesta segnala senza ritardo alla Commissione e a tutte le altre autorità di contrasto che tale acquirente non ha designato una persona di contatto responsabile per l’Unione. La Commissione può integrare la segnalazione con qualsiasi informazione che possa agevolare un’azione rapida e adeguata da parte delle autorità di contrasto.
Storico versioni
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