Art. 26 · Cooperazione in relazione ai fornitori o agli acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione

Art. 26

Cooperazione in relazione ai fornitori o agli acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione

In vigore dal 11 mar 2026
Cooperazione in relazione ai fornitori o agli acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione In relazione alle pratiche commerciali sleali di cui all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 attuate nella vendita di prodotti agricoli e alimentari tra acquirenti e fornitori di cui all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, se i fornitori o gli acquirenti sono stabiliti al di fuori dell’Unione, un’autorità di contrasto può: a) chiedere informazioni a un’autorità di contrasto di un altro Stato membro per stabilire se si è verificata o si sta verificando una pratica commerciale sleale nello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente; ai fini di tale richiesta si applicano, mutatis mutandis, l’, l’, paragrafi 1, 2 e 3, gli , l’, paragrafo 1, e l’; b) avvisare la Commissione e le altre autorità di contrasto interessate qualora abbia il sospetto che si stia verificando una pratica commerciale sleale nei confronti di un fornitore stabilito al di fuori dell’Unione o da parte di un acquirente stabilito al di fuori dell’Unione e che tale pratica commerciale sleale potrebbe riguardare acquirenti o fornitori stabiliti in almeno tre Stati membri; ai fini di tali segnalazioni si applicano, mutatis mutandis, l’, l’, paragrafi 2 e 3, e l’.
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