Art. 25 · Regime linguistico

Art. 25

Regime linguistico

In vigore dal 11 mar 2026
Regime linguistico 1.   Le lingue usate dalle autorità di contrasto per le notifiche e tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse alle azioni coordinate sono stabilite di comune accordo dalle autorità di contrasto interessate. 2.   Qualora le autorità di contrasto interessate non raggiungano un accordo sul regime linguistico, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un’altra comunicazione, accompagnate da una traduzione di cortesia in inglese, se richiesta.
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