Art. 24 · Sistema di segnalazione

Art. 24

Sistema di segnalazione

In vigore dal 11 mar 2026
Sistema di segnalazione 1.   Un’autorità di contrasto segnala senza ritardo alla Commissione e a tutte le altre autorità di contrasto la possibilità che si stia verificando una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, a prescindere dal fatto che si verifichi solo all’interno dell’Unione oppure nell’Unione e in uno o più paesi terzi. La Commissione può integrare tale segnalazione con qualsiasi informazione che possa agevolare un’azione rapida e adeguata da parte delle autorità di contrasto. 2.   Quando effettua la segnalazione di cui al paragrafo 1, l’autorità di contrasto fornisce informazioni sulla presunta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera oggetto del presente regolamento, tra cui: a) una descrizione dettagliata della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera; b) gli Stati membri interessati o che potrebbero essere interessati dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera; c) l’identità dell’acquirente o degli acquirenti sospettati di avere commesso la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera; d) la pratica commerciale sleale in questione ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 e del diritto nazionale; e) una descrizione dei procedimenti giudiziari, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione alla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera con le date, la durata, e lo stato; f) l’identità delle autorità di contrasto che avviano i procedimenti e adottano le misure di cui alla lettera e). 3.   Quando effettua una segnalazione, l’autorità di contrasto può chiedere alle autorità di contrasto di altri Stati membri di verificare se, sulla base delle informazioni disponibili o accessibili alle autorità di contrasto competenti, sia possibile che la stessa pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera si stia verificando nel territorio di tali altri Stati membri o se siano in corso procedimenti o siano già state adottate misure di esecuzione contro tale pratica commerciale sleale in detti Stati membri. Le autorità di contrasto di tali altri Stati membri rispondono senza ritardo alla richiesta.
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