Art. 21 · Misure di esecuzione nell’ambito delle azioni coordinate

Art. 21

Misure di esecuzione nell’ambito delle azioni coordinate

In vigore dal 11 mar 2026
Misure di esecuzione nell’ambito delle azioni coordinate 1.   Le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata adottano, nell’ambito della propria giurisdizione, tutte le misure di esecuzione necessarie a norma dell’ della direttiva (UE) 2019/633 nei confronti dell’acquirente o degli acquirenti responsabili della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera al fine di far cessare tale pratica. 2.   Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottate dalle autorità di contrasto conformemente alle norme nazionali dei rispettivi Stati membri e in modo coordinato al fine di far cessare la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera. Le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata cercano di adottare le misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera.
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