Art. 20
Indagini nell’ambito delle azioni coordinate
In vigore dal 11 mar 2026
Indagini nell’ambito delle azioni coordinate
1. Le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata assicurano lo svolgimento tempestivo, efficace e coordinato delle indagini e delle ispezioni. Le autorità di contrasto cercano di condurre le indagini e le ispezioni e, nella misura prevista dal diritto nazionale, di applicare i provvedimenti provvisori contemporaneamente alle altre autorità di contrasto.
2. Le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata illustrano in una dichiarazione comune i risultati dell’indagine e la valutazione della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, riassumendo le misure nazionali adottate e, se del caso, i diversi pareri delle autorità di contrasto.
3. Fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto commerciale di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), le autorità di contrasto interessate dall’azione coordinata pubblicano la dichiarazione comune di cui al paragrafo 2 del presente articolo o parti di essa sui propri siti web e ne informano la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:697:oj#art-20