Art. 20 · Indagini nell’ambito delle azioni coordinate

Art. 20

Indagini nell’ambito delle azioni coordinate

In vigore dal 11 mar 2026
Indagini nell’ambito delle azioni coordinate 1.   Le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata assicurano lo svolgimento tempestivo, efficace e coordinato delle indagini e delle ispezioni. Le autorità di contrasto cercano di condurre le indagini e le ispezioni e, nella misura prevista dal diritto nazionale, di applicare i provvedimenti provvisori contemporaneamente alle altre autorità di contrasto. 2.   Le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata illustrano in una dichiarazione comune i risultati dell’indagine e la valutazione della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, riassumendo le misure nazionali adottate e, se del caso, i diversi pareri delle autorità di contrasto. 3.   Fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto commerciale di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), le autorità di contrasto interessate dall’azione coordinata pubblicano la dichiarazione comune di cui al paragrafo 2 del presente articolo o parti di essa sui propri siti web e ne informano la Commissione.
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