Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 mar 2026
Ambito di applicazione 1.   L’ambito di applicazione del presente regolamento concerne l’applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera attuate nella vendita di prodotti agricoli e alimentari tra acquirenti e fornitori di cui all’, paragrafo 2, di tale direttiva. Il capo IV del presente regolamento si applica anche in relazione ai periodi di preavviso breve di durata inferiore a 30 giorni stabiliti per determinati settori sulla base dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/633 o alle norme nazionali mantenute o adottate sulla base dell’, paragrafo 1, di tale direttiva, se lo Stato membro decide in tal senso conformemente agli del presente regolamento. Il capo VI del presente regolamento si applica in relazione alle pratiche commerciali sleali che coinvolgono fornitori o acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione. 2.   Il presente regolamento non pregiudica le norme dell’Unione e nazionali di diritto internazionale privato, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili. 3.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, in particolare quelle relative al funzionamento della rete giudiziaria europea stabilite con decisione 2008/976/GAI del Consiglio, né l’applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI e della direttiva 2014/41/UE.
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