Art. 19 · Motivi del rifiuto di partecipare all’azione coordinata

Art. 19

Motivi del rifiuto di partecipare all’azione coordinata

In vigore dal 11 mar 2026
Motivi del rifiuto di partecipare all’azione coordinata 1.   Un’autorità di contrasto può rifiutarsi di partecipare a un’azione coordinata soltanto qualora si verifichi una o più delle situazioni seguenti: a) sono già stati avviati un’indagine penale, un procedimento giudiziario o un procedimento amministrativo, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziaria nei confronti dello stesso acquirente o degli stessi acquirenti per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto di tale indagine penale, procedimento giudiziario o procedimento amministrativo nello Stato membro di detta autorità di contrasto; b) l’autorità di contrasto ha già avviato un’indagine prima che venisse effettuata la segnalazione di cui all’ o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente o degli stessi acquirenti per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto dell’indagine o della decisione amministrativa nello Stato membro di tale autorità di contrasto per far cessare la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera; c) la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera non si è verificata nello Stato membro di tale autorità di contrasto e pertanto non è necessario che quest’ultima adotti misure di esecuzione a norma dell’ della direttiva (UE) 2019/633. 2.   Se si rifiuta di partecipare all’azione coordinata, l’autorità di contrasto comunica senza ritardo tale decisione alla Commissione e alle altre autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, indicandone i motivi e trasmettendo gli eventuali documenti giustificativi necessari.
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