Art. 19
Motivi del rifiuto di partecipare all’azione coordinata
In vigore dal 11 mar 2026
Motivi del rifiuto di partecipare all’azione coordinata
1. Un’autorità di contrasto può rifiutarsi di partecipare a un’azione coordinata soltanto qualora si verifichi una o più delle situazioni seguenti:
a)
sono già stati avviati un’indagine penale, un procedimento giudiziario o un procedimento amministrativo, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziaria nei confronti dello stesso acquirente o degli stessi acquirenti per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto di tale indagine penale, procedimento giudiziario o procedimento amministrativo nello Stato membro di detta autorità di contrasto;
b)
l’autorità di contrasto ha già avviato un’indagine prima che venisse effettuata la segnalazione di cui all’ o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente o degli stessi acquirenti per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto dell’indagine o della decisione amministrativa nello Stato membro di tale autorità di contrasto per far cessare la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera;
c)
la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera non si è verificata nello Stato membro di tale autorità di contrasto e pertanto non è necessario che quest’ultima adotti misure di esecuzione a norma dell’ della direttiva (UE) 2019/633.
2. Se si rifiuta di partecipare all’azione coordinata, l’autorità di contrasto comunica senza ritardo tale decisione alla Commissione e alle altre autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, indicandone i motivi e trasmettendo gli eventuali documenti giustificativi necessari.
Storico versioni
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