Art. 17
Procedura di richiesta
In vigore dal 11 mar 2026
Procedura di richiesta
Qualora si avvalga delle possibilità di cui agli o 16, l’autorità di contrasto richiedente invia all’autorità di contrasto interpellata una richiesta nella quale:
a)
cita il presente regolamento quale base giuridica;
b)
indica la legislazione nazionale che stabilisce il divieto della pratica commerciale sleale in questione che va oltre la direttiva (UE) 2019/633 e precisa se tale legislazione nazionale si basa sull’, paragrafo 1, lettera b), o sull’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633;
c)
descrive la finalità della richiesta;
d)
descrive la pratica commerciale sleale in questione e specifica in che modo va oltre la direttiva (UE) 2019/633;
e)
specifica quali informazioni, o quale misura di indagine, sono richieste.
Storico versioni
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