Art. 14 · Regime linguistico

Art. 14

Regime linguistico

In vigore dal 11 mar 2026
Regime linguistico 1.   Le lingue usate dalle autorità di contrasto per le richieste, le notifiche e tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse al meccanismo di assistenza reciproca sono stabilite di comune accordo dalle autorità di contrasto interessate. 2.   Qualora le autorità di contrasto non raggiungano un accordo sul regime linguistico, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente, accompagnate da una traduzione di cortesia in inglese, se richiesta. Le risposte sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata, accompagnate da una traduzione di cortesia in inglese, se richiesta.
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