Art. 13 · Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca

Art. 13

Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca

In vigore dal 11 mar 2026
Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca 1.   Un’autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell’, paragrafo 1, soltanto in presenza di almeno una delle situazioni seguenti: a) previa consultazione dell’autorità di contrasto richiedente, entrambe le autorità di contrasto concordano che le informazioni non sono necessarie o che una nuova richiesta può essere presentata in una fase successiva; b) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto di tali indagini penali o procedimenti giudiziari, dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata o dell’autorità di contrasto richiedente. 2.   Un’autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione a norma dell’, previa consultazione dell’autorità di contrasto richiedente, soltanto in presenza di almeno una delle situazioni seguenti: a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari, o è stata emessa una sentenza nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto di tali indagini penali o procedimenti giudiziari, o si è giunti a una transazione giudiziaria con lo stesso acquirente in merito alla stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata; b) è già stato avviato l’esercizio delle competenze di esecuzione necessarie, compresi i procedimenti amministrativi, o è già stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto delle indagini o della decisione amministrativa nello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata, al fine di far cessare la pratica commerciale sleale in questione in maniera rapida ed efficace; c) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto dell’indagine penale o del procedimento giudiziario, dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente; d) l’autorità di contrasto interpellata può dimostrare che le misure di esecuzione richieste non sono previste dall’, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/633, o può dimostrare che la richiesta riguarda periodi di preavviso breve di durata inferiore a 30 giorni stabiliti per determinati settori sulla base dell’, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva o norme nazionali mantenute o adottate sulla base dell’, paragrafo 1, di tale direttiva; e) l’autorità di contrasto interpellata non può: i) garantire una tutela adeguata conformemente all’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/633 per le informazioni protette fornite a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento; oppure ii) soddisfare la richiesta senza avere accesso a determinate informazioni che il denunciante non ha accettato di fornire a norma dell’, paragrafo 4; f) l’autorità di contrasto richiedente non ha fornito le informazioni necessarie a norma dell’. 3.   Un’autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione a norma dell’, previa consultazione dell’autorità di contrasto richiedente, soltanto in presenza di almeno una delle situazioni seguenti: a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari, o è stata emessa una sentenza nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale o si è giunti a una transazione giudiziaria con lo stesso acquirente in merito alla stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata; b) è già stato avviato l’esercizio delle competenze di esecuzione necessarie, compresi i procedimenti amministrativi, o è già stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale nello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata, al fine di far cessare tale pratica commerciale sleale in maniera rapida ed efficace; c) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente; d) l’autorità di contrasto interpellata può dimostrare che la decisione definitiva riguarda periodi di preavviso breve di durata inferiore a 30 giorni stabiliti per determinati settori sulla base dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/633 o norme nazionali mantenute o adottate sulla base dell’, paragrafo 1, di tale direttiva, o che non è stato possibile adottare o applicare la decisione definitiva in conformità del proprio diritto nazionale; e) l’autorità di contrasto richiedente non ha fornito le informazioni necessarie a norma dell’. 4.   L’autorità di contrasto interpellata informa senza ritardo l’autorità di contrasto richiedente del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca unitamente ai motivi di tale rifiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:697:oj#art-13