Art. 12 · Procedura per le richieste di assistenza reciproca

Art. 12

Procedura per le richieste di assistenza reciproca

In vigore dal 11 mar 2026
Procedura per le richieste di assistenza reciproca 1.   L’autorità di contrasto richiedente che presenta una richiesta di assistenza reciproca: a) indica come base giuridica della richiesta il presente regolamento, la legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2019/633, e le disposizioni corrispondenti dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633, indica lo scopo della richiesta, compresa una descrizione della dimensione transfrontaliera della pratica commerciale sleale asserita, e specifica quali informazioni sono richieste ai sensi dell’, paragrafo 1, o le misure di esecuzione richieste ai sensi degli o 9 del presente regolamento; b) fornisce tutte le informazioni aggiuntive pertinenti necessarie per consentire all’autorità di contrasto interpellata di soddisfare la richiesta, comprese le informazioni che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente. 2.   Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni ad esse collegate sono presentate per iscritto. Qualora siano stati stabiliti dalla Commissione, sono utilizzati moduli standard per le richieste di assistenza reciproca. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono moduli standard per le richieste di assistenza reciproca a norma del paragrafo 2.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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