Art. 10 · Costi

Art. 10

Costi

In vigore dal 11 mar 2026
Costi 1.   Le autorità di contrasto non impongono ai fornitori alcuna commissione per recuperare i costi relativi alla dimensione transfrontaliera di una pratica commerciale sleale. 2.   Le autorità di contrasto rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso dei costi sostenuti nell’applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per i costi sostenuti in qualità di autorità di contrasto interpellata in relazione alle misure adottate a norma degli o 16, di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3.   In relazione alle misure adottate a norma degli o 16, l’autorità di contrasto interpellata può chiedere all’autorità di contrasto richiedente di farsi carico, in tutto o in parte, di costi aggiuntivi ragionevoli, compresi i costi di traduzione, i costi del lavoro e i costi amministrativi. In tali casi l’autorità di contrasto richiedente si fa carico di tali costi, come richiesto. 4.   In relazione alle misure adottate a norma dell’, l’autorità di contrasto interpellata può recuperare la totalità dei costi sostenuti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie riscosse per conto dell’autorità di contrasto richiedente, compresi i costi di traduzione, i costi del lavoro e i costi amministrativi. Se l’importo delle sanzioni pecuniarie non copre i ragionevoli costi aggiuntivi sostenuti, o se l’autorità di contrasto interpellata non riesce a riscuotere le sanzioni pecuniarie nonostante abbia compiuto tutti gli sforzi ragionevoli per farlo, l’autorità di contrasto interpellata può chiedere all’autorità di contrasto richiedente di farsi carico, in tutto o in parte, dei costi sostenuti. In tal caso, l’autorità di contrasto richiedente si fa carico di tali costi, come richiesto. 5.   L’autorità di contrasto interpellata recupera gli importi dovuti a norma del presente articolo nella valuta del proprio Stato membro, conformemente al proprio diritto nazionale. 6.   L’autorità di contrasto interpellata converte, se necessario, le sanzioni pecuniarie nella valuta del proprio Stato membro al tasso di cambio in vigore alla data in cui tali sanzioni pecuniarie sono state inflitte, conformemente al proprio diritto nazionale.
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